Domanda di coabitazione

(urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2001-08-08;24~art27)
  • Servizio attivo
Procedimento di domanda di coabitazione

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Approfondimenti

    Come fare

    Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

    Se sussistono i requisiti previsti dalla normativa, l'ente proprietario emana apposito provvedimento per autorizzare la coabitazione. Se invece mancano i presupposti, rigetta la domanda dandone comunicazione al richiedente.

    Se è accertata la violazione delle disposizioni sulla coabitazione, l'ente proprietario diffida l’assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro 30 giorni dalla notifica della diffida. In caso di inottemperanza della diffida, dichiara la decadenza dell’assegnazione adottando gli adempimenti di competenza.

    Per gli inquilini di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico di proprietà non comunale la domanda deve essere presentata direttamente all’ente proprietario.

    Domanda di ospitalità temporanea
    Copia del documento d'identità
    Copia del permesso di soggiorno

    Costi

    La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

    Cosa serve

    Per accedere al servizio, assicurati di avere:

    • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
    • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

    Cosa si ottiene

    Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'accesso al servizio.

    Tempi e scadenze

    Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

    Accedi al servizio

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Termini e condizioni di servizio
    Argomenti:
    • Assistenza sociale
    Categorie:
    • Salute, benessere e assistenza
    Ultimo aggiornamento: 05/03/2024 14:32.19